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    FAQ _ Domande risposte e informazioni
   
 


Le risposte sono:

  • Contatti

    Cagnetti Riccardina: Customer Service r.cagnetti@advtrade.it 035/4161010
    Camerini Barbara: Estero b.camerini@advtrade.it 035/4161128
    Colleoni Stefania: Nuovi clienti s.colleoni@advtrade.it 035/4161038
    Crippa Cristiana: Amministrazione c.crippa@advtrade.it 035/4161036
    D’Ancona Cesare: Sviluppo Commerciale c.dancona@advtrade.it 035/4161037
    Lo Bianco Antonella: Servizi Complementari a.lobianco@advtrade.it 035/4161194
    Vecchi Raffaella: Direttore Operativo vecchi.acq@advtrade.it 035/4161044

  • Ho bisogno di essere guidata/o perché non ricordo il funzionamento dell’At-level.

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  • Essere clienti AT Risk

    È possibile diventare clienti AT Risk chiamando il numero 035/4161060, sarete prontamenti messi in contatto con un ns. Consulente di zona.
    Questo vi permetterà di accedere ai nostri numerosi servizi e di poter richiedere soluzioni.

  • Utenti registrati ad AT-Level

    Gli utenti vengono registrati ad at-level nel momento in cui il contratto previene presso i ns uffici. I costi e la tempistica sono subordinati ai servizi acquistati. Gli utenti possono avvalersi di tutti i servizi operativi.

  • Come faccio a registrarmi (accesso con username e password)?

    Username e password verranno forniti al momento dell’inserimento del contratto nel nostro database. Il codice cliente è univoco, mentre operatore e password sono codici forniti dal sistema con possibilità di modifica.

  • Quali sono i vantaggi del sistema on-line?

    Il sistema on-line permette di inviare direttamente, in modo facile e veloce tutte le richieste dei nostri servizi, inoltre è possibile gestire il proprio estratto conto, dalla sezione credito-estratto conto.

  • Ricerche

    Le ricerche si effettuano per mezzo di tutti i dati in vostro possesso. I servizi on-line richiedono solo uno solo di questi imput: ragione sociale, partita iva, codice fiscale, numero rea, cognome e nome.

  • Come si effettua una ricerca con At-Level?

    Una volta inseriti i codici di accesso dalla home page si sceglie il servizio cliccando le freccette, i servizi sono divisi in on-line (ciò che può essere reperito immediatamente) e off-line (ciò che comporta un minimo di due giorni lavorativi).
    Selezionato il servizio vengono visualizzati costi e tempistiche. Si accede ad un form, lo si compila in quanti più aspetti possibili, si inserisce il proprio indirizzo e-mail o quello dell’utente a cui recapitare l’informazione e infine si pigia il pulsante “invia richiesta”.
    La risposta vi verrà inviata automaticamente appena sarà disponibile.

  • Come si effettua una richiesta massiva (molte società)?

    Aprire il file a sistema e compilare i campi in ogni parte, ove possibile. si salverà il file in formato csv.
    per chi è poco pratico, il file chiederà il salvataggio più che una volta, quindi confermare i salvataggi.
    una volta chiuso il file csv si procederà con l'importazione in questo modo: cliccare come modalità di
    ricerca, RICERCA MULTIPLA. per poi selezionare SFOGLIA e a questo punto si allegherà il file preparato in precedenza. Dopo di chè, verrà selezionato INVIA FILE.
    A questo punto i nominativi verranno riproposti a sistema per una pre-visione ove sarà possibile capire. Se l'operazione ha avuto buon esito e l'anagrafica è stata caricata in modo corretto, comparirà in verde la parola OK, altrimenti ERR in rosso.
    In caso affermativo, si proseguirà con l'operazione di carico, cliccando INVIA RICHIESTA.
    In caso di errore, sarà quindi opportuno, annullare la richiesta e rivedere i dati inseriti nel file csv.

  • Come vengono raccolti e selezionati i dati?

    I dati delle informazioni on-line e quelli grezzi delle analisi provengono da Infocamere, società consortile delle camere di commercio italiane. Questi vengono poi lavorati da analisti o investigatori a seconda del sevizio richiesto.
    Tutti i dati del servizio off-line passano un controllo prima di essere recapitati.

  • Vorrei effettuare una richiesta ma non vedo nel vostro elenco il servizio di cui necessito

    Per casi in cui si necessiti di informazioni particolari è possibile inviare una mail a info.risk@advtrade.it

Servizi on-line

  • Che differenza c’è tra visura ordinaria e visura storica?

    La visura camerale ordinaria rappresenta solo lo stato attuale dell’impresa, mentre nella visura storica, sono presenti tutte le variazioni poste in essere in camera di commercio dalla data di costituzione al giorno della richiesta.

  • Quali informazioni contengono le visure protesti?

    La visura protesti evidenzia tutti i protesti a carico della persona/azienda con relativa data di rilevazione.

  • Quali informazioni contengono le visure protesti/pregiudizievoli?

    La visura protesti/pregiudizievoli evidenzia tutti i protesti/pregiudizievoli a carico della persona/azienda con relativa data di rilevazione.

  • Che cosa è una scheda società?

    Trattasi delle informazioni relative alla ripartizione del capitale della società richiesta.

  • Che cosa è una scheda persona?

    La Scheda offre su tutte le persone che sono titolari di cariche aziendali due tipi di informazioni:
    - Dati anagrafici: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza
    - Informazioni relative alle imprese in cui la persona detiene delle cariche: denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede, telefono, codice fiscale e numero identificativo presso la Camera di Commercio (n.REA), codice e descrizione breve dell'attività, stato di attività e data di inizio dello stato, tipo di carica e sua durata
    La Scheda offre informazioni anche relative a cariche in aziende cessate e a cariche detenute in unità locali diverse dalla sede.

  • Che cosa è la scheda socio?

    Trattasi delle informazioni relative alle partecipazioni possedute dal soggetto richiesto in altre società.

  • Che cosa è un report?

    I report sono l’aggregazione di più dati forniti dalla camera di commercio. Sono quattro, basic- alfa-beta e gamma, articolati per grado di completezza e disponibili anche nella versione con rating. Sono presenti in tutti:
    - verifica dei requisiti di esistenza e vigenza;
    - identificazione dell'esatto soggetto giuridico con relativi dati legali ed anagrafici;
    - indicazione del fatturato (ove disponibile);
    - verifica dell'attività svolta;
    - del controllo del numero di richieste eseguite da terzi;
    - individuazione delle sedi secondarie - unità locali;
    - individuazione dei legali rappresentanti e dei loro dati anagrafici;
    - verifiche protesti sull'azienda e gli esponenti.
    Sono caldamente indicati solo per gli esperti in lettura dei dati di bilancio.
    Servono al fine di valutare la solvibilità di un’azienda cliente e determinare la solidità di un fornitore crirtico.

Servizi off-line

  • Cosa è un’analisi?

    Le analisi sono valutazioni di solvibilità ed affidabilità di Aziende Italiane ed Estere. Le analisi/check non provengono da archivi e sono sempre realizzate al momento della richiesta. I risultati forniti sono il frutto del lavoro di analisti esperti e si compongono della riclassificazione ed analisi dei dati di bilancio, dei dati ufficiali integrati con notizie ufficiose e completati dall’indicazione del fido accordabile. Inoltre presentano il commento dell’analista e il fido accordabile.
    Essi si dividono in:
    - analisi Check
    - analisi Full
    - analisi Top (tre annualità di bilancio)
    - analisi Esigibilità del credito
    - Report Estero
    Sono caldamente indicati per i meno esperti.

  • Come si articola il report estero?

    I report esteri variano a seconda della Nazione richiesta. Sono di due tipologie:
    - Report con rating: come i report italiani che AT Risk fornisce on-line
    - Report di esigibilità del credito: come l’esigibilità italiana, destinata a conoscere il grado di ricuperabilità del credito.
    La tipologia viene scelta in modo manuale compilando il campo “motivo richiesta”.

  • Quale è la finalità della ricerca anagrafica presso comune?

    La ricerca anagrafica è utile al fine di attestare la residenza presso il comune richiesto e ottenere l’esatto indirizzo. I dati di partenza obbligatori sono: nome, cognome, comune, codice fiscale e/o data e luogo di nascita.

  • Quale è la finalità del rintraccio?

    Il rintraccio è un servizio mirato al ritrovamento di una persona/azienda della quale non si hanno coordinate specifiche. I dati di partenza per rintraccio fisico sono: nome, cognome, ultimo indirizzo conosciuto, codice fiscale e/o data e luogo di nascita.

  • Quale è la finalità della ricerca posto di lavoro?

    La ricerca posto di lavoro consente di individuare l’attività lavorativa svolta da un soggetto privato (es. dipendente, professionista, ecc.), di conseguenza avere la possibilità di capire se il soggetto potrà provvedere a pagamenti.

  • Utilità della ricerca pre-assunzione

    Questa ricerca investigativa è volta al fine di conoscere il soggetto che si vuole annettere nel proprio organico, si basa sulla raccolta di dati che consentono di verificare l’esistenza di requisiti, tecnico, amministrativi, finanziari, ecc.

  • Quale è la differenza tra localizzazione immobili e visura immobiliare?

    La localizzazione beni immobili consente di verificare, a livello nazionale, l’esistenza di beni censiti presso il catasto. È propedeutica alla Visura Ipotecaria che si effettua per accertarsi che il bene immobile non sia soggetto a gravami quali ipoteche volontarie o involontarie etc…

  • Cosa si intede per visura P.R.A.?

    La visura P.R.A. è una ricerca intestazione targhe: da un numero di targa è possibile identificare i titolari, le loro generalità ed i riferimenti dell’automezzo.

  • Cosa è lo sviluppo p.iva e a cosa serve?

    Lo sviluppo p.iva si esegue quando si ha una p.iva dalla quale è impossibilie risalire alla ragione sociale.

    Lo sviluppo permette di ottenere:
    - scheda anagrafica soggetto
    - attività
    - dati legali
    - esponenti, con relative cariche
    - notizie storiche e/o stato dell’impresa

  • Cosa è il monitoraggio?

    Il monitoraggio è uno screening che partendo da un report segue mensilmente e/o annualmente un’impresa cliente, o fornitore critico, permettendo in tal modo di monitorare eventuali negatività in modo tempestivo.

I Pregiudizievoli

  • Cosa sono i Pregiudizievoli?

    I pregiudizievoli sono di tue tipologie da Conservatoria e da Procedure Concorsuali

    I pregiudizievoli da Conservatoria sono sia natura volontaria (Acquisti, Vendite, Ipoteche Volontarie, ecc.) che di natura pregiudizievole (Pignoramenti, Ipoteche Giudiziarie, Citazioni, ecc).

    Si identificano come atti Pregiudizievoli:
    - Atti Esecutivi e cautelari
    - Atti Giudiziari
    - Domande Giudiziali
    - Ipoteche Giudiziali
    - Ipoteche Legali

    Unitamente agli atti Pregiudizievoli vengono rilevati anche gli annotamenti ad essi riferiti

  • Pregiudizievoli da Conservatoria

    1 Ipoteca giudiziale
    l’Ipoteca Giudiziale è un’Ipoteca che si iscrive sui beni del debitore ogni volta che è pubblicata una Sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e può anche basarsi su un decreto ingiuntivo reso esecutivo.

    Si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

    In caso di eredità, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditati, neppure in base a sentene pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

    Tanto l’Ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore: differiscono tra loro per il diverso titolo che legittima l’iniziativa del creditore.

    2 Pignoramento Immobiliare
    Il Pignoramento Immobiliare è un’azione di espropriazione forzata sul patrimonio immobiliare del debitore e si verifica quando l’obbligato non adempie ai suoi impegni patrimoniali. Il creditore, quindi, per rientrare in possesso del denaro prestato, farà eseguire il Pignoramento sui beni del debitore e la vendita forzata di uno o più dei suoi beni. Col Pignoramento, che è fatto dall’Ufficiale Giudiziario, i beni ed i loro frutti vengono bloccati: il debitore non potrà più disporne, gli atti compiuti su di essi non sono opponibili al creditore precedente, i diritti acquistativi o trascritti successivamente da terzi non hanno efficacia contro di lui.

    3 Fallimento
    Se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore fallimentare (colui che si occupa dell’amministrazione del patrimonio fallimentare) notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari presso le conservatorie.

    4 Fallimento in persona di…
    L’imprenditore spesso si avvale di rappresentanti commerciali. L’institore, particolare tipo di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

    Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del preponente, se a ciò è stato espressamente autorizzato. Per tale motivo il suo nome comparirà nella notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti conservatorie perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari.

    5 Decreto di Trasferimento
    Il decreto di trasferimento è l’atto mediante il quale, a seguito di una procedura esecutiva, il Tribunale ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della proprietà di un bene immobile a favore dell’aggiudicatario della vendita all’incanto del bene stesso.

    6 Avviso D’Asta
    E’ la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni di soggetti falliti. Con il ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.

    7 Sequestro Conservativo
    Il Sequestro Conservativo è il sequestro di tutti o di alcuni beni del debitore. Questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale si attua nel caso in cui il creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto, il debitore disperda il proprio patrimonio alienando o consumando i proprio beni. Il giudice, su domanda del creditore, glielo concede se, dopo una rapidissima indagine, si convince che probabilmente il credito esiste. I beni sequestrati vengono dati in custodia ad una persona (sequestratario): fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza del credito, ogni atto di alienazione dei beni è inefficace nei confronti del creditore sequestrante. Se poi risulterà che il credito non esisteva, i beni verranno liberati e il preteso debitore avrà diritto al risarcimento dei danni; se, invece, si accerta che il credito esisteva ed il debitore è condannato a pagarlo, il creditore potrà convertire il sequestro in Pignoramento e soddisfarsi con il ricavato della vendita forzata.

    8 Sentenza
    La Sentenza è il giudizio pronunciato dall’autorità giudiziaria. Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei Registri Immobiliari le sentenze che producano i seguenti effetti:

    - trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione, trasferimento, modifica, estinzione di diritti reali di godimento su di essi, nonchè locazioni ultranovennali.

    - conferimento del godimento di immobili per oltre nove anni o a tempo indeterminato.

    9 Divisione Giudiziaria
    La divisione giudiziaria è un atto con il quale si chiede davanti al giudice la divisione di determinati beni. Un caso tipico è rappresentato, nei casi di successione, dalla richiesta di un erede nei confronti di tutti gli altri.

    10 Decreto ammissione concordato preventivo
    L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo se:

    1) è iscritto al registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
    2) nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
    3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio;
    4) è in grado di offrire serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari (garantiti) entro 6 mesi dalla data di omologazione del concordato;
    5) offre ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al punto 4.
    La domanda per l’ammissione è proposta dal debitore al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell’impresa. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al concordato).

    Con lo stesso provvedimento il tribunale:
    1) delega un giudice alla procedura di concordato;
    2) ordina la convocazione dei creditori;
    3) nomina il commissario giudiziale.

    Pubblicità: il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia.
    Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti uffici perchè sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle conservatorie.

    Effetti: durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

    11 Ipoteca Legale
    L’Ipoteca legale è un’Ipoteca che nasce indipendentemente dalla volontà del debitore o di terzi e può essere iscritta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

    Hanno ipoteca legale:

    1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
    2) i coeredi, i soci e altri condividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali incombe tale obbligo;
    3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile.

    12 Citazione
    E’ un tipo di domanda giudiziaria che viene richiesta da una parte e consiste nel comparire a udienza fissa nel Tribunale davanti al quale la domanda è proposta. L’atti di citazione è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica

    13 Domanda Giudiziaria
    La domanda giudiziaria è una richiesta che viene proposta al giudice competente da chi vuole far valere un diritto in giudizio. Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    14 Costituzione di un fondo patrimoniale
    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile..
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    Le procedure concorsuali sono procedure giudiziali che vengono attuate quando nello svolgimento dell'attività d'impresa l'imprenditore si trovi in una particolare condizione economico-finanziaria che gli impedisca di poter far fronte al pagamento dei debiti. Tale particolare condizione di crisi realizza quello che viene definito "stato di insolvenza" dell'imprenditore, che consiste, appunto, nella sua impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
    Al verificarsi dello stato di insolvenza subentra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei loro crediti attraverso la garanzia della parità di trattamento. Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall'ordinamento attraverso delle procedure giudiziali tendenti alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore e la successiva pari soddisfazione dei creditori.
    Queste procedure si differenziano dalle procedure individuali in quanto hanno ad oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e riguardano necessariamente tutti i creditori.

  • Pregiudizievoli da Procedura concorsuale

    15 Sentenza di Fallimento
    L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, ovvero che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è dichiarato fallito.

    La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.
    Con la sentenza il tribunale:
    1) nomina il giudice delegato per la procedura;
    2) nomina il curatore;
    3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore;
    4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito un termine, non superiore ai 30 giorni dalla data di affissione della sentenza, per la presentazione in cancelleria delle domande;
    5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo.

    Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblicao ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

    Effetti: la sentenza priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza qualunque interessato può fare opposizione entro 15 giorni dall’affissione

    16 Esecuzione immobiliare
    Il creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore può chiederne l’esecuzione forzata da parte del giudice. Se l’esecuzione ha per oggetto beni immobili trattasi di esecuzione immobiliare.

    L’esecuzione forzata potrà realizzarsi sull’immobile del debitore con il pignoramento, l’espropriazione e la vendita forzata dello stesso.

    L’esecuzione è diretta da un giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

    Pubblicità: un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere affisso per 3 giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. Il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

    17 Ricorso per decreto ingiuntivo
    Il decreto ingiuntivo è un atto del tribunale con il quale il giudice, con l’autorità della quale è dotato, interviene a difesa del diritto vantato dal creditore di ricevere il dovuto. Con tale atto ingiunge al debitore di pagare una certa cifra valendosi dei propri beni immobiliari. Il giudice concede solitamente al debitore 15-30 giorni per sistemare le pendenze finanziarie. In questo lasso di tempo il debitore può impugnare il decreto facendo ricorso.

    18 Concordato Preventivo
    Per procedere alla sentenza di omologazione del concordato, il tribunale deve accertare:
    1) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato;
    2) la regolarità della procedura;
    3) la convenienza economica del concordato per i creditori;
    4) il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge per l’approvazione del concordato da parte dei creditori;
    5) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura del 40%;
    6) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta è meritevole del concordato.
    Concorrendo tali condizioni il tribunale pronunzia la sentenza di omologazione del concordato.

    Nella sentenza il tribunale determina l’ammontare e le scadenze di versamento delle somme che il debitore deve depositare per i crediti contestati.

    Pubblicità: non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci della provincia a cura del cancelliere.

    Effetti: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza gli opponenti e il debitore possono appellare entro 15 giorni dall’affissione. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

    19 Amministrazione Straordinaria
    Procedura concorsuale valevole solo per le società di capitali che abbiano non meno di 300 dipendenti e uno stato di insolvenza caratterizzato da una esposizione debitoria verso banche o istituti previdenziali superiore a 5 volte il capitale versato e ad una cifra complessiva annualmente rivalutata con decreto dal Ministero dell’Industria, nonchè dall’omesso versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione. Sulla base di questi presupposti il tribunale dichiara lo stato di insolvenza della società e, quindi, comunica la sentenza al Ministro dell’Industria che di concerto col Ministro del Tesoro emana un decreto che assoggetta la società alla procedura di amministrazione straordinaria.

    Pubblicità: la sentenza deve essere comunicata dal tribunale all’autorità competente entro 3 giorni dalla sua emanazione. Non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

    Effetti: Il provvedimento ministeriale produce, rispetto alla società debitrice e ai terzi, gli stessi effetti della sentenza di fallimento. I Ministri dell’Industria e del Tesoro nominano uno o tre commissari ai quali è affidata l’amministrazione dell’impresa: loro compito principale è quello di formare un programma di risanamento dell’impresa coerente con gli indirizzi di politica industriale nazionale. Lo Stato può, in tutto o in parte, garantire i debiti contratti con il sistema bancario.

    20 Amministrazione Controllata
    Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all’una che all’altra procedura.
    La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare dal mercato l’impresa dissestata.

    Il tribunale del luogo dove l’impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

    Pubblicità: la sentenza è comunicata entro 3 giorni all’autorità competente perchè disponga la liquidazione. Non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

    Effetti: dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l’esperimento delle azioni revocatorie e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione della sentenza

    21 Liquidazione coatta amministrativa
    Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggettabili sia all’una che all’altra procedura.
    La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare dal mercato l’impresa dissestata.

    Il tribunale del luogo dove l’impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

    Pubblicità: la sentenza è comunicata entro 3 giorni all’autorità competente perchè disponga la liquidazione. Non più tardi del giorno successivo alla sua data un estratto della sentenza è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

    Effetti: dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l’esperimento delle azioni revocatorie e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione della sentenza.


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